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Superbonus 110% dal 15 ottobre possibilità di optare per la cessione del credito

by Eleonora
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bonus 110%

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L’Agenzia delle Entrate finalmente ha approvato ed ha anche messo a disposizione il modello che rende operativa,  dal 15 ottobre prossimo, la possibilità di scegliere per la cessione del credito di imposta o per lo sconto sul corrispettivo per lavori di efficientamento energetico, di miglioramento sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, agevolabili con il Superbonus al 110% bonus 110%.


Questo modello per esercitare l’opzione è stato approvato con il provvedimento 283847/2020 dell’amministrazione finanziaria, pubblicato in contemporanea con la circolare 24/E con cui le Entrate hanno fornito i primi chiarimenti in merito al Superbonus.

Invio telematico.
La comunicazione per usufruire dello sconto o della cessione può essere inviata all’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, mediante il modello approvato.
Può essere inviata esclusivamente in via telematica, anche tramite degli intermediari, dal beneficiario della detrazione

(per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall’amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici).
Mentre per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata soltanto dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Cosa serve. bonus 110%
Per esercitare l’opzione, per lo sconto o cessione, il contribuente deve acquisire  il visto di conformità, con cui viene attestata l’esistenza

dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto viene rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione

telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e anche dai Caf.

Le novità. bonus 110% sisma bonus
La conversione in legge al Senato del decreto Agosto apporta delle novità sulle agevolazioni fiscali riguardante la ristrutturazione degli immobili.
Tra le più importanti, quella che aumenta del 55% il superbonus per la riqualificazione sismica ed ecologica degli immobili

colpiti dai terremoti del 2009, del 2016 e del 2017 nel Centro Italia. Precisamente, evidenzia laleggepertutti.it, istituisce per

questi casi un superbonus del 165% in alternativa al contributo per la ricostruzione.

Seconde case. richiesta bonus 110%
Il beneficio interessa le spese per il ripristino degli edifici, comprese le seconde case o quelle diverse dalla prima abitazione; restando però esclusi i fabbricati destinati ad attività produttive.

Condominio.
Mentre del superbonus del 110%, sarà possibile fruire dell’agevolazione sulle parti comuni di un condominio,

pure nel caso in cui ci fossero delle irregolarità urbanistiche o catastali che riguardano una singola unità abitativa.
In più, l’assemblea condominiale potrà decidere anche solo con la maggioranza di un terzo dei millesimi di proprietà,

la richiesta di un finanziamento bancario o una delle opzioni alternative alla maxi-detrazione, cioè la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura.

Villette.
Sono state fatte anche delle precisazioni sul  significato di accesso autonomo per le villette a schiera o per gli immobili simili,

che vogliono beneficiare del superbonus senza il vincolo di dover sentire altri proprietari.
Il testo che è stato approvato in Commissione al Senato stabilisce che per «accesso autonomo dall’esterno» si intende un

ingresso indipendente, «non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone di ingresso che permette l’accesso dalla strada o da cortile o giardino, anche di proprietà non esclusiva».
Così facendo viene tutelato anche chi possiede una villetta raggiungibile dalla strada solo attraverso un’area condominiale.

Chi può beneficiare del Superbonus 110%.
Secondo il DL 34/2020, commi 9 e 10, possono usufruire della detrazione chiamata Superbonus 110%:
1 ) i condomini;
2 ) le persone fisiche per interventi eseguiti su edifici unifamiliari adibiti a prima e seconda casa, persone fisiche

al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professioni;
3 ) gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero

gestiti per conto dei comuni e adibiti a edilizia residenziale pubblica;
4 ) le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Gli sgravi previsti dal DL Rilancio in sintesi

SISMABONUS
A) lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici
B) lavori che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore
C) lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori
D) spese di acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione

SUBERBONUS
– cappotto termico in condominio e in case singole
– caldaie a condensazione, caldaie a pompa di calore, fotovoltaico, microcogenerazione, in condominio
– caldaie a pompa di calore anche ibridi o geotermici, fotovoltaico, microcogenerazione, in case singole
– fotovoltaico e colonnine auto elettriche al 110%
– altri interventi di efficientemente energetico.

Miglioramento dell’immobile – Sicurezza Sismica
Pure i lavori di messa in sicurezza sismica possono accedere al Superbonus, naturalmente l’immobile dovrà

essere ubicato in un comune classificato in zona sismica 1, 2 o 3 (OPCM 3274/2003 e successivi aggiornamenti regionali).
Inoltre la società,  scelta per effettuare l’intervento, dovrà rispettare i requisiti indicati nelle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Questi interventi potranno essere parziali o totali, che interessano l’intera struttura (DL 34/2020 Art.119 comma 4 – DL 63/2013 Art.16).
Il limite di spesa consentita è di euro 96mila per singola unità immobiliare (compresi i costi di valutazione e le indagini necessarie a definire

la Classe di Rischio Sismico della struttura).
Alla fine dell’intervento di miglioramento l’abitazione dovrà rispettare le indicazioni delle Linee Guida di cui all’Allegato A del DM 58/2017.
La pratica dovrà essere consegnata contestualmente alla SCIA o al Permesso di Costruire.

SUPERBONUS ED ECOBONUS 110%
Innanzitutto vanno divisi i lavori facendo la distinzione tra principali e subordinati. I primi sono quelli che permettono di accedere

al Superbonus 110%, invece i secondi possono beneficiare degli sgravi soltanto se eseguiti contestualmente ai primi.

Lavori principali.
Isolamento delle strutture verticali o orizzontali per almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio.

L’isolamento può avvenire mediante il cappotto esterno, insufflaggio, cappotto interno.
Il limite di spesa concesso è di euro 60mila per singola unità immobiliare.
Sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con altro centralizzato per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione.
La sostituzione può interessare anche condomini centralizzati o edifici unifamiliari. Il limite di spesa riconosciuto dallo Stato per singola unità immobiliare non deve superare i 30mila euro.
Rientra nelle voci detraibili anche la spesa per l’installazione di un’infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici.
È importante che la colonnina non deve essere accessibile al pubblico, inoltre il Superbonus 110% per l’installazione delle colonnine di ricarica è sempre ottenibile anche senza alcun intervento principale eseguito congiuntamente.
Il limite di spesa concesso dallo Stato non deve superare i tre mila euro, poiché rientrano nel totale anche le spese per l’aumento di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

Lavori subordinati.
Come anticipato gli interventi subordinati fanno parte della lista di quelli detraibili, solo se eseguiti unitamente ad uno dei principali, ad eccezione delle colonnine di ricarica.
Il salto di due classi energetiche richiesto dal Decreto per l’accesso al bonus 110% può essere valutato comprendendo interventi principali e subordinati insieme.


L’installazione di pannelli fotovoltaici (soltanto quelli connessi alla rete elettrica), consente di accedere agli sgravi fiscali.
La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Il limite di spesa concessa è di 48mila euro con un massimo di 2.400 euro per kW di potenza nominale installata.


Sostituzione degli infissi esistenti con altri nuovi a prestazioni energetiche superiori rispondenti ai requisiti di norma.

La sostituzione dei serramenti può contribuire al salto di due classi richiesto dal Decreto Rilancio per il Superbonus 110%.
Alla sostituzione degli infissi può essere aggiunta anche l’installazione di schermature mobili sui serramenti, con il limite di spesa detraibile pari a 60mila euro.


Il Superbonus 110% (sia l’Ecobonus che il Sismabonus) offrono al contribuente la possibilità di usufruire di:
sconto in fattura, un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari alla spesa sostenuta,

anticipato dal fornitore che ha eseguito gli interventi potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari;
la cessione del credito, trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta,

con la possibilità di una successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari;
cessione del credito d’imposta in una misura ridotta al 90% ad un’impresa di assicurazione, con stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi.

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